Dal 16.03.2019 ulteriore giro di vite per i costruttori di immobili. Prevista, infatti, la redazione del contratto preliminare per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire, con polizza decennale per i danni all’immobile e rilascio di fideiussione contestuale all’atto di acquisto, a garanzia delle somme versate dall’acquirente in caso di crisi del costruttore. Con il D.Lgs. 14/2019, avente a oggetto il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” il legislatore ha voluto rafforzare le garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire, di cui al D.Lgs. 122/2005; si deve far riferimento, in particolare, agli articoli da 385 a 388 del citato D.Lgs. 14/2019.
In presenza di un immobile da costruire, per il quale è stato richiesto il permesso a costruire, ma che non risulta ancora edificato ovvero la cui costruzione non sia stata ancora ultimata, con la conseguenza che il costruttore non è ancora in possesso del certificato di agibilità, il contratto preliminare deve essere stipulato nella modalità di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a pena di nullità.
Nel preliminare devono essere indicati i dati della fideiussione che il costruttore è tenuto a consegnare all’acquirente e i dati della polizza decennale per danni potenziali all’immobile, entrambe necessarie a pena di nullità.
Queste condizioni...