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Diritto 23 Marzo 2020

Ragionevole durata dell'insinuazione al passivo

Decorso del termine per il creditore fallimentare che propone l'istanza di indennizzo per irragionevole lunghezza del processo e aspetti di decadenza dell'azione.

La legge "Pinto", volta a indennizzare le parti processuali in caso la giustizia giunga in un termine irragionevole (fissato dalla legge stessa in base ai procedimenti), prevede che l'istanza debba essere formulata alla Corte d'Appello entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento accusato di eccessiva durata. Sul punto la Corte Costituzionale (26.04.2018, n. 88) ha precisato che l'indennizzo può essere richiesto anche in pendenza del processo che abbia già sforato i termini ragionevoli. In caso di ammissione al passivo, il creditore che insinuato al passivo si sia visto soddisfare in termini irragionevoli (stabiliti in 6 anni in caso di procedure) ha il diritto di chiedere l'indennizzo di cui sopra nel termine semestrale, che decorre dal momento in cui la decisione interna diventa definitiva. Nell'ammissione al passivo è necessario distinguere il caso di soddisfacimento integrale da quello di soddisfacimento parziale o totale inadempimento. Solo in quest'ultimo caso infatti il dies ad quem (del termine di ragionevole durata) coinciderà con il passaggio in giudicato del decreto di chiusura del fallimento (Cass. 17.01.2011, n. 950). La circostanza dell'integrale soddisfacimento porterà invece a dover considerare diversamente il dies ad quem individuandolo nel momento del soddisfacimento anziché in quello della definitività del procedimento fallimentare...

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