Il traffico di influenze illecite costituisce reato ai sensi dell’art. 346-bis c.p., peraltro fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. L’incriminazione per tale reato è motivata dall’esigenza di punire le “condotte prodromiche a fatti di corruzione, prevenendone la consumazione”, laddove nella mediazione il denaro o il vantaggio patrimoniale è promesso o conferito per remunerare il pubblico funzionario o l’incaricato di pubblico servizio per fargli compiere un atto contrario ai suoi doveri.
Qualora il mediatore convinca il soggetto pubblico ad aderire al patto corruttivo, si applicano le sanzioni in materia di corruzione, come prescritto nel c. 1 del citato articolo (clausola di sussidiarietà).
Se, invece, il denaro o il vantaggio patrimoniale costituiscono la remunerazione, data o promessa, della mediazione illecita, la condotta integra il reato di cui all’art. 346-bis c.p. solo se finalizzata a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio. In altri termini, il reato di traffico di influenze illecite sussiste quando la condotta del privato è funzionale a convincere il destinatario della sollecitazione a compiere atti contrari ai suoi doveri, ovvero ad omettere un atto conforme ai doveri su di esso incombenti.
Tali principi sono sanciti nella sentenza n. 30564/2022 della Corte di Cassazione, nella quale è altresì precisato che alla fattispecie non...