Il Tribunale di Monza, con sentenza del 12.02.2019, ha chiarito che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio può avere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Prosegue il Tribunale di Monza, poi, rilevando che il rapporto tra l'obbligazione principale e quella di garanzia non resta vanificato dalla scelta processuale di agire nei confronti del debitore principale per una sola parte del credito, come eccepito dagli opponenti, dal momento che l'accessorietà della fideiussione attiene alla fonte dell'obbligazione, non all'accertamento del credito verso i coobbligati. Infatti, l'obbligazione fideiussoria è considerata di natura accessoria solo in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento, posto che il suo oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è identico a quello dell'obbligazione principale. Ne deriva che l'obbligazione riguardante il pagamento del debito, pur derivando da fonti negoziali distinte, ma...