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Diritto 27 Gennaio 2020

Rapporto associativo: fondo comune e partecipazione a utili e perdite

L'esistenza di un patrimonio distinto da quello dei singoli ai fini della configurabilità della fattispecie, seppure in forma atipica. Il caso di uno studio professionale.

Con sentenza depositata in data 1.10.2014 la Corte d'Appello di Roma ha confermato integralmente la decisione del Tribunale di Roma (sent. 5234/2008) con cui era stata rigettata la domanda finalizzata a far accertare l'esistenza di un rapporto associativo atipico con uno studio professionale e a ottenere la condanna del legale rappresentante di tale studio, nonché dei suoi associati, al pagamento della somma di 697.739,20 euro (oltre agli onorari incassati dallo studio con fatture da emettere successivamente al 28.02.2001), corrispondente al 30% degli onorari dovuti dai clienti comuni. Il giudice di secondo grado ha valutato l'insussistenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto associativo, seppure atipico, ritenendo, in primo luogo, non verosimile che un soggetto avesse acquistato la qualità di socio dello studio in base all'accordo intercorso con uno solo dei soci, senza alcun intervenuto deliberativo (anche solo in ratifica) degli altri soci.
Sono stati, inoltre, valorizzati come elementi ostativi al riconoscimento di un rapporto associativo l'inesistenza di un fondo comune e la mancanza di una partecipazione dello stesso soggetto al rischio di impresa. Il giudice d'appello ha altresì ritenuto non provata alcuna attività di assistenza professionale svolta a favore dei clienti dello studio, indicati nel documento 11 allegato all'atto di citazione.
Avverso la predetta sentenza, il professionista ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a 3 motivi. La Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con la sentenza 27.12.2019, n. 34538, ha escluso, nella specie, la sussistenza di un rapporto associativo affermata dal legale che aveva collaborato con lo studio professionale e a cui aveva richiesto parte degli onorari incassati. Infatti, la Suprema Corte ha affermato che elemento che connota qualsiasi associazione professionale, seppure atipica, è la compartecipazione di tutti gli associati agli utili e alle perdite. Queste ultime non possono ridursi, come sostenuto dal ricorrente, nel mancato pagamento degli onorari (che rappresentano i ricavi), potendo essere solo conseguenza dell'eventuale superamento, sotto il profilo contabile, dei costi di gestione della complessa attività di uno studio professionale, rispetto ai proventi dello studio medesimo.
Tale elemento, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, non è stato minimamente contemplato nell'intesa intercorsa, così come, del resto, la Corte d'Appello ha accertato che nessuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine all'esistenza di un accordo associativo che avrebbe visto il "conferimento" dello studio in cambio di una percentuale del 30% su tutti gli onorari versati dai clienti assistiti congiuntamente dai professionisti dei 2 studi professionali. Pertanto, la pretesa avanzata da un professionista, di partecipazione agli utili di un'associazione, presuppone la prova dell'esistenza di un fondo comune e anche della partecipazione alle perdite nel corso del rapporto associativo.