HomepageDirittoRapporto di specialità tra diritto tributario e diritto fallimentare
Diritto
06 Aprile 2021
Rapporto di specialità tra diritto tributario e diritto fallimentare
Le SS.UU. con l’ordinanza 8504/2021, intervengono sul trattamento concorsuale dei debiti verso l'Erario e sulla regolazione della materia tra le diverse giurisdizioni: ciò che rileva è lo stato soggettivo del debitore.
L'ordinanza 8504/2021 delle Sezioni Unite pone in rilievo una tematica attuale e ricorrente: la corretta individuazione delle relazioni tra diritto fallimentare e diritto tributario, il cui perimetro non sembra spesso tanto chiaramente tracciato, o tracciabile. Non sussistono dubbi sull'applicabilità di uno dei due profili, fino a quando non si intersecano con un vigore tale da ingenerare, come nel caso in commento, dubbi di elevato spessore interpretativo. Si ritiene invero che, dovendosi definire la portata del diritto fallimentare, lo si possa definire come una tipologia di un diritto sostanziale e processuale connotato da un'evidente specialità rispetto all’imprenditore commerciale che si trova in uno stato di crisi: ciò sta a significare in pratica che, per l’imprenditore in stato di crisi economica, non si applica il diritto comune, ma il diritto speciale che attiene alla materia fallimentare.
Quando si tratta l’argomento in maniera parcellizzata, non emergono dubbi interpretativi e applicativi. Tuttavia non si può fare a meno di rilevare come nella prassi diffusa, allorché un operatore di diritto si trova al cospetto di tematiche fallimentari che si intrecciano con questioni fiscali, le regole della materia concorsuale sembrerebbero essere relegate in secondo piano, talché si ha la sensazione che al sistema normativo tributario venga riconosciuta una certa prevalenza in virtù della sua...