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Lavoro 11 Marzo 2020

Rappresentante dei Lavoratori, diritti nell'esercizio delle funzioni

Se la legislazione definisce compiti e responsabilità connessi al ruolo, è il contratto collettivo nazionale a disciplinare tutti gli elementi specifici e di dettaglio sull'esercizio delle funzioni.

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) fa il suo ingresso nel sistema della prevenzione con il D.Lgs. 626/1994 e successivamente il D.Lgs. 81/2008 ne ribadisce il ruolo centrale di persona eletta o designata per portare al tavolo le istanze dei lavoratori per gli aspetti della salute e sicurezza. La sua nomina non costituisce un adempimento in capo al datore di lavoro, ma un diritto-dovere che i lavoratori possono o meno esercitare. In aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al proprio interno o individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST), opzione ricorrente e auspicata. Oltre i 15 lavoratori viene invece individuato all'interno delle rappresentanze sindacali o in subordine eletto dai lavoratori. Ampia delega è affidata alla contrattazione collettiva, che disciplina modalità di incarico, tempo di lavoro retribuito e strumenti a disposizione per svolgere le relative funzioni; alle stesse fonti è affidato il compito di definire le attività formative. Il datore di lavoro è tenuto a informare in modo documentato i lavoratori sul loro diritto di avvalersi di un RLS e risponde solo dell'omessa formazione del RLS incaricato e della mancata comunicazione del suo nominativo all'Inail. Proprio per “impegnare” il datore di lavoro ad assicurarne la presenza, tutte le aziende o unità...

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