Società e contratti 26 Novembre 2025

Rappresentante fittizio e reati dichiarativi

Autorialità diretta, dolo eventuale e trappole processuali. Spunti per la pratica professionale.

Il dibattito sulla responsabilità penale tributaria dell’amministratore di diritto, il cosiddetto "prestanome" o "testa di legno", rimane un punto di costante e delicato rilievo nell’applicazione del D.Lgs. 74/2000, soprattutto quando la titolarità formale della rappresentanza legale non corrisponde all'effettivo potere di gestione, esercitato dal dominus o amministratore di fatto. Per il professionista chiamato ad assistere un soggetto in tale posizione, è essenziale comprendere che, in materia di reati tributari "dichiarativi" (quali la dichiarazione fraudolenta ex art. 2 o la dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000), si è consolidato un orientamento di legittimità che attribuisce al rappresentante legale formale una responsabilità a titolo diretto.Responsabilità diretta: un obbligo ex lege insuperabile - La giurisprudenza supera, in questi specifici casi, l'applicazione della clausola di garanzia di cui all'art. 40, c. 2 c.p. (omesso impedimento dell'evento). L'impostazione si fonda sull’obbligo normativo di adempimento dichiarativo: gli artt. 1, c. 4 e 8, c. 6 D.P.R. 322/1998 impongono, infatti, che le dichiarazioni siano sottoscritte da colui che ha la legale rappresentanza. In virtù di questo obbligo ex lege, l’amministratore di diritto viene identificato come autore principale della condotta, a prescindere dalla sua reale ingerenza nella gestione societaria.Prova del dolo: dolo specifico e dolo eventuale - Se l'autorialità è stabilita per...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.