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Diritto
09 Novembre 2022
Rappresentanza in giudizio del soggetto inesistente
Il liquidatore della società estinta cui viene recapitato l’accertamento, non può proporre ricorso, avverso l’atto notificato che attiene ad un soggetto non più esistente.
Colui che si vede notificato l'atto di accertamento diretto ad una società cancellata dal Registro delle Imprese e di cui era stato liquidatore, non può utilmente proporre ricorso, in considerazione del fatto che la funzione svolta e la qualità di rappresentante precedentemente assunta riguardano un soggetto economico non più in vita. Le uniche forme di legittimazione passiva possono in tal caso rinvenirsi in capo ai soci illimitatamente responsabili o, nel caso di società̀ di capitali, nei confronti di coloro che hanno eventualmente partecipato alla distribuzione in seguito a bilancio finale di liquidazione, ma sempre entro i limiti di quanto liquidato.
In applicazione a tale consolidato principio la Cassazione (Cass. Civ, Sez. V, ord. 10.10.2022, n. 30156) ha definitivamente sancito la nullità dell’avviso notificato alla società in persona del liquidatore. Infatti, se non sussiste alcuna forma di contestazione riguardo al fatto che già all’epoca la società stessa fosse stata definitivamente cancellata dal Registro delle Imprese, ciò determina in maniera ineluttabile la diretta ipotesi di inesistenza del soggetto preponente, per avvenuta estinzione dello stesso.
Mancando in capo al liquidatore la relativa legittimazione, non si poteva che concludere per l’impossibilità di impugnazione dell’atto eventualmente emanato. Dalla disamina delle pronunce di merito rispetto...