Dal 1.01.2026 la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., è fissata all’1,60% in ragione d'anno. Lo prevede il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10.12.2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13.12.2025, n. 289.L’art. 1284 c.c. fa riferimento al Ministero del Tesoro che con proprio decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15.12 dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15.12 non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura; tali somme, ai fini Iva, vanno fatturate come operazioni esenti art. 10, n. 1 D.P.R. 633/1972, come interessi per dilazionato pagamento concessi dal cedente/prestatore, indicando nella fattura elettronica la natura dell’operazione N4.Differente è il caso degli interessi di mora addebitati per ritardato pagamento: ai fini Iva, si tratta di operazioni non soggette a imposta, ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 1 D.P.R. 633/1972. È possibile non emettere una fattura, ma annotare esclusivamente in contabilità il ricavo nei proventi finanziari; l’emissione della fattura elettronica,...