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Accertamento, riscossione e contenzioso 08 Agosto 2026

Ravvedimento operoso doganale: come cambia l’adempimento spontaneo

La circolare ADM n. 19/2026 riscrive le regole in materia, chiarendo quando si può evitare la sanzione e come si attiva l'iter.

La circolare n. 19/2026 della Direzione Dogane riordina l’adempimento spontaneo e il ravvedimento operoso, sostituendo la precedente circolare 16/2026, nel quadro della riforma delle sanzioni doganali avviata con il D.Lgs. 141/2024 (DNC) e della compliance cooperativa delineata dal D.Lgs. 157/2015. Il punto di partenza è la dichiarazione doganale, documento digitale a rilevanza fiscale che alimenta il sistema informativo e consente lo svincolo delle merci tramite conto di debito. ADM ribadisce che i conti di debito valgono solo per tributi e interessi, mentre le sanzioni vanno versate con bonifico bancario sul conto del ricevitore doganale. Uno degli snodi riguarda la revisione su istanza di parte (art. 42 DNC), attivabile entro 3 anni dall’accettazione della dichiarazione, dopo lo svincolo. Se l’istanza è presentata prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, opera l’esimente dalla sanzione (c. 13, art. 96 DNC); se presentata entro 90 giorni dallo svincolo, esclude anche gli interessi sui maggiori diritti, pur se il contribuente è già stato informato di attività di controllo. ADM supera l’orientamento secondo cui la conoscenza di controlli impedirebbe l’adempimento spontaneo, distinguendo l’esimente dalla sanzione, preclusa in presenza di controlli noti, dal ravvedimento operoso, attivabile fino alla notifica dell’avviso di accertamento o degli avvisi di pagamento, con riduzione della sanzione nei limiti dell’art. 13 D.Lgs....

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