Interpretazione autentica del ravvedimento speciale con l’art. 21 D.L. 34/2023; a distanza di quasi nove mesi, il parere dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 1, cc. 174–178 L. 29.12.2022, n. 197, che ha introdotto il ravvedimento speciale, è stato oggetto di interpretazione autentica con l’art. 21 D.L. 30.03.2023, n. 34. Tuttavia, come da consolidata prassi, le norme fiscali difficilmente si sottraggono a dubbi residui, a nulla rilevando, per l’appunto, la sopra menzionata “interpretazione autentica” di turno.
Entrando nel merito dell’argomento, la risoluzione 6.12.2023, n. 67/E precisa, e questo, peraltro, non era in dubbio, che “La norma di interpretazione autentica - nel ribadire che restano escluse le violazioni ivi espressamente contemplate (violazioni rilevabili attraverso i controlli automatizzati, quelle formali e degli obblighi di monitoraggio) - ha chiarito che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata”.
Prosegue, la risoluzione, ricordando le fattispecie escluse dalla sanatoria, ossia le violazioni:
commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
relative a imposte non...