Immobiliare 03 Dicembre 2024

Realizzata un’opera su un terreno altrui. Indennizzo o rimozione?

Ba.So. aveva sistemato un prefabbricato, a sue spese, su proprietà di terzi, che avevano dichiarato di volerle donare, e di cui si erano, invece, assicurati il rilascio, dopo avere ottenuto la concessione in sanatoria. Ba.So. non ha alcun diritto?

Non è così raro che si realizzi un’opera su un terreno altrui con la promessa di averla poi in donazione. Cosa succede se, poi, il proprietario ottiene il rilascio, traendone vantaggio? Nel caso in esame, Ba.So. citò in giudizio Ba.Li. e Pr.Fi. onde ottenere la loro condanna al pagamento di un indennizzo per un prefabbricato da lei sistemato, a sue spese, su un fondo di proprietà dei convenuti, che avevano dichiarato di volerle donare, e di cui si erano, invece, assicurati il rilascio, dopo avere ottenuto la concessione in sanatoria. Con sentenza, il Tribunale dichiarò la prescrizione del diritto azionato.Ba.So. propose appello, parzialmente accolto con la condanna di Ba.Li. e Pr.Fi. al pagamento di una somma in denaro. Contro detta sentenza, Ba.Li. e Pr.Fi. hanno proposto ricorso, accolto dalla Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza del 12.11.2024, n. 29134.Infatti, l'art. 936 c.c. stabilisce, che "quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle" (c. 1) e che "se il proprietario preferisce ritenerle deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo", salvo che dette costruzioni e opere siano state fatte a sua scienza e senza opposizione o siano state fatte dal terzo in buona fede, restando in tal caso preclusa la facoltà del...

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