Realizzo controllato: conferimento a riserva senza abuso del diritto
Con la risposta n. 155/2026 l'Agenzia ammette il regime ex art. 177, c. 2 del Tuir per l'apporto imputato a sola riserva ed esclude l'abuso, purché i dividendi della conferita siano impiegati in un'effettiva attività imprenditoriale.
Con la risposta 7.08.2026, n. 155, l'Agenzia delle Entrate è tornata a esprimersi in merito all'applicazione del regime a realizzo controllato (ex art. 177, c. 2 del Tuir, come modificato dall'art. 17, c. 1, lett. c) D.Lgs. 192/2024) nell'ipotesi in cui l'apporto della partecipazione sia imputato interamente a una riserva di patrimonio netto, ovvero senza aumento del capitale sociale della conferitaria. Nel caso esaminato l'istante (persona fisica non in regime d'impresa, titolare di oltre il 60% della società operativa Alfa S.p.A. e socio unico della società immobiliare Beta S.r.l.) intendeva conferire le azioni Alfa in Beta al costo fiscalmente riconosciuto, iscrivendo l'intero importo nella riserva “versamenti in conto capitale” al dichiarato fine di evitare i costi della relazione giurata di stima. Sul piano interpretativo l'Agenzia, richiamando la risposta n. 9/2026, ha ribadito che la fruizione del regime di realizzo controllato presuppone, in linea generale, che il conferente riceva azioni o quote della conferitaria e, quindi, che ci sia un aumento del capitale sociale. Tuttavia, quando il conferente è già socio unico della conferitaria, l'imputazione a capitale di una parte anche minima dell'apporto risponderebbe ad un'esigenza meramente formale, priva di qualsiasi interesse sostanziale del conferente, che resterebbe comunque titolare dell'intero capitale anche dopo l'operazione. Rispetto al precedente di gennaio, la risposta ha aggiunto un chiarimento...