Imposte dirette 18 Novembre 2024

Realizzo controllato per le azioni in regime di risparmio amministrato

Possibilità espressa dall’Agenzia delle Entrate, DRE Lombardia, nella risposta all’interpello 14.05.2024, n. 904-204/2024.

Il regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, cc. 2 e 2-bis del Tuir è applicabile anche nei casi di azioni detenute in regime di risparmio amministrato. Nel caso esaminato il socio (persona fisica) di una società detiene le relative azioni (ordinarie e a voto plurimo) in regime di risparmio amministrato (ex art. 6 D.Lgs. 461/1997) e vorrebbe conferirle nella propria holding unipersonale costituita come "cassaforte" applicando il regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, cc. 2 o 2-bis del Tuir. In particolare:- nel caso di conferimento delle sole azioni ordinarie (che non attribuiscono il controllo alla holding della società operativa): verrebbe applicato il regime previsto dall’art. 177, c. 2-bis del Tuir (essendo superate le soglie di qualificazione previste); - nel caso di conferimento anche delle azioni a voto plurimo, oltre che delle azioni ordinarie (con conseguente acquisizione del controllo della società operativa da parte della holding), si applicherebbe il regime previsto dall’art. 177, c. 2 del Tuir.In questo contesto, considerato che il conferimento nella holding delle azioni detenute in regime di risparmio amministrato comporta un cambio di titolarità dei conti titoli, è stato chiesto di chiarire la possibilità di applicare i citati regimi di realizzo controllato, disapplicando la disciplina antielusiva prevista dall’art. 6, c. 6 D.Lgs. 461/1997, in base alla quale il trasferimento di strumenti finanziari (tra cui le...

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