Non conosce sosta l’espansione del perimetro dei reati costituenti presupposto della responsabilità 231 delle società e degli enti, dopo la recente introduzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001). La L. 22/2022, oltre a introdurre modifiche al Codice penale, ha altresì introdotto nel decreto gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, rispettivamente, “delitti contro il patrimonio culturale” e “riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”. Reati per i quali sono previste sanzioni sia pecuniarie sia interdittive, queste ultime per una durata non superiore a 2 anni e che, in talune ipotesi, possono arrivare all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
Le fattispecie in questione sono state inserite nel nuovo “Titolo VIII-bis Dei Delitti contro il Patrimonio culturale” del Codice penale, agli artt. dal 518-bis al 518-duodevicies:
furto di beni culturali;
appropriazione indebita di beni culturali;
ricettazione di beni culturali;
impiego di beni culturali provenienti da delitto;
riciclaggio di beni culturali;
autoriciclaggio di beni culturali;
falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
importazione illecita di beni culturali;
uscita o esportazione illecite di beni...