L’apparato sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001 prevede che oltre alle sanzioni pecuniarie, applicabili sempre, per talune fattispecie di reati sono irrogabili anche quelle interdittive, che l’art. 9, c. 2, indica nelle seguenti:
interdizione dall’esercizio dell’attività;
sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive possono avere una durata tra 3 mesi e 2 anni, e sono applicabili al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):
l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali o da soggetti sottoposti all’altrui direzione, nel secondo caso se la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
in caso di reiterazione degli illeciti.
Relativamente alla seconda condizione, si sottolinea l’importanza di prevedere nella redazione dei modelli organizzativi, specie se si tratta di quelli c.d. “riparatori” (art. 17), l’inserimento di indicazioni circa l’eventuale esistenza di precedenti...