Per i reati commessi da un ente rientranti nelle disposizioni regolate dal D. Lgs 231/2001, è ammissibile la costituzione di parte civile. È questa la decisone assunta con un’ordinanza depositata il 29.01.2021 da parte del Tribunale di Lecce nei confronti di un ente accusato di aver commesso reati ambientali. Con tale ordinanza è stata accettata sia la richiesta di costituzione di parte civile, presentata da un'associazione ambientalista, sia la richiesta di risarcimento del danno patito dai soggetti danneggiati.
Il D.Lgs. 231/2001 detta le norme sanzionatorie applicabili agli enti per i reati commessi dai loro organi apicali. Affinché emerga in concreto l’assunzione di tale responsabilità, è necessario che i dirigenti abbiano commesso il reato nell’interesse esclusivo dell’ente e che lo stesso ente ne abbia tratto un vantaggio. Come detto, nell’ordinanza emerge che i reati contestati alla società sono relativi a violazioni delle norme ambientali. Pertanto, appare verosimile immaginare che tali violazioni siano state commesse nell’interesse e a vantaggio della società.
La pronuncia, inoltre, affronta un’eccezione sollevata dalla difesa avente ad oggetto la mancata previsione, nel corpus delle norme di cui al citato decreto legislativo, della possibilità di accedere alla costituzione di parte civile. Nello specifico si fa riferimento agli artt. 34 e 35 D.Lgs. 231/2001....