Introdotto con il D.Lgs. 128/2015, il regime di adempimento collaborativo è stato di recente ulteriormente rafforzato con il D.Lgs. 221/2023. In particolare, sono stati modificati al ribasso, e con differenziate decorrenze, i requisiti dimensionali per aderirvi (volume di affari o di ricavi) ed è stato introdotto un “regime opzionale” di adesione per le imprese non in possesso dei requisiti dimensionali richiesti (art. 7-bis D.Lgs. 128/2015).
In ordine al rischio fiscale, questo è da intendersi quale “rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”.
L’inclusione dei reati tributari tra le fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa da illecito di cui al D.Lgs. 231/2001, al pari delle altre fattispecie 231, vedi ad esempio salute e sicurezza, ambientali, societari, ecc., comporta l’adozione e implementazione di procedure interne finalizzate a governare e gestire adeguatamente il rischio fiscale: l’adempimento collaborativo o cooperative compliance può risultare lo strumento più adatto, specie per le imprese prive dei requisiti dimensionali richiesti, che volontariamente decidono di aderire al regime opzionale.
Al riguardo, si tratta di adottare un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche con...