Uno spiraglio alla continuazione dell’esercizio della professione, nonostante il commercialista abbia prestato il proprio supporto alla commissione di reati tributari di terzi (per esempio: un proprio cliente), proviene da una recentissima pronuncia della III^ Sez. Pen. della Cassazione (sentenza 8.01.2019, n. 406). La sentenza ha cassato il provvedimento di divieto di esercizio della professione in argomento, applicando l’art. 274, c. 1, lett. c) del c.p.p., “esigenze cautelari”. Nel caso in esame, ritenuta carente e non sussistente la concreta individuazione di dati ed elementi informativi da cui desumere un pericolo effettivo e attuale, rispetto a una condotta recidivante, non è stata ritenuta corretta l’applicazione della misura interdittiva di sospensione dall’esercizio dell'attività professionale, applicata dal giudice di merito.
Il concreto e attuale pericolo di recidiva e la sua indimostrata sussistenza ha trovato in tal caso collocazione in termini di corretta applicazione di fattispecie cautelari che, in analogia al caso in esame, avevano trovato in passato un'applicazione diffusa e non sempre aderente ai dettami del cennato art. 274 c.p.p., nella parte in cui si richiede la sussistenza del “concreto ed attuale pericolo” che l’indagato (o l’imputato) commetta gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede: il rischio della reiterazione deve essere quindi inteso in...