HomepageDirittoReati tributari, è il giudice penale che quantifica l’evasione
Diritto
10 Dicembre 2019
Reati tributari, è il giudice penale che quantifica l’evasione
Ai fini della configurabilità dell'illecito, si ripropone l'annoso problema di determinarne l’ammontare anche in relazione alle decisioni della magistratura tributaria.
La III Sezione penale della Cassazione, con la sentenza 25.11.2019, n. 47837, torna sull'annosa questione del soggetto legittimato a operare la quantificazione dell'imposta evasa al fine di definire l'ambito dell'azione penale-tributaria.
I giudici di Piazza Cavour delineano in maniera decisa le direttive in materia e stabiliscono che, nell'ambito dei reati tributari, il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa è prerogativa esclusiva del giudice penale, che può operare la quantificazione dell'imposta dovuta, nei termini dell'art. 1 D.Lgs. 74/2000, mediante una verifica che può sovrapporsi o entrare anche in antitesi con la differente ricostruzione eventualmente operata dal giudice tributario. Viene in tal senso ribadito il principio che tende a negare in radice la configurabilità di una qualsivoglia pregiudiziale tributaria, normativamente fissata dall'art. 20 D.Lgs. 74/2000, che riconosce la piena autonomia del processo penale rispetto a quello amministrativo.
Tale pronuncia, al di là della casistica esaminata, offre tuttavia un interessantissimo spunto di riflessione su quelle che sono (o che possono essere) le inevitabili contaminazioni tra il modello di accertamento penale e la metodica adottata in ambito prettamente fiscale. Da un punto di vista rigorosamente normativo e formale, possiamo affermare la piena indipendenza delle due differenti metodiche accertative....