RICERCA ARTICOLI
Diritto 29 Aprile 2020

Reati tributari e prerogative nella determinazione dell’imposta evasa

La verifica del giudice penale prevale sempre sui criteri di natura formale che connotano le metodiche di accertamento tipiche dell’ordinamento fiscale.

Per la configurabilità del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) il compito di accertare in concreto l’ammontare dell’imposta evasa, al fine di determinare la rilevanza penale della fattispecie contestata, è prerogativa esclusiva del giudice penale. In ipotesi del genere, l’evasione andrebbe misurata mediante un'idonea contrapposizione tra ricavi d’esercizio e costi legittimamente computabili in diminuzione dal reddito prodotto; del pari, l’Iva deve essere calcolata tenuto conto della differenza tra imposta a credito e ammontare a debito. In tale contesto, le verifiche vanno condotte in maniera tale da privilegiare il dato prettamente fattuale (reale), rispetto ai quei criteri e quelle metodiche di natura meramente formale che contraddistinguono l’ordinamento fiscale: tali determinazioni possono poi sovrapporsi o addirittura porsi in netta antitesi con le risultanze emerse nel contesto del procedimento amministrativo, riferibile a quelle che potrebbero essere le statuizioni del giudice tributario. Le conclusioni testé espresse emergono con una estrema chiarezza da un intervento della Terza Sezione penale della Cassazione (sentenza 11.04.2020, n. 12050). Nello specifico, in linea con l’impostazione argomentativa sopra riportata, gli Ermellini hanno sancito il primato delle statuizioni del giudice penale anche rispetto agli esiti del giudizio tributario, che...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.