Da tempo e da più parti ci si chiedeva quando i reati tributari sarebbero entrati nel catalogo di quelli presupposto della responsabilità amministrativa da illecito: l'attesa è terminata con l'emanazione del D.L. 26.10.2019, n. 124 (decreto fiscale), convertito con la L. 19.12.2019, n. 157, entrato in vigore lo scorso 25.12. La disposizione ha introdotto l'art. 25-quinquies, rubricato “Reati tributari”, nel D.Lgs. 231/2001: delitti in materia di dichiarazioni e delitti in materia di documenti e pagamento di imposte, come previsti dal D.Lgs. 74/2000. Nello specifico:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c. 1);
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 2, c. 2-bis);
• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, c. 1);
• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 8, c. 2-bis);
• occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
In caso di accertata responsabilità amministrativa per uno di tali reati, sono previste per l'ente sia le sanzioni pecuniarie che quelle interdittive. Nel loro valore massimo (fino a 500 quote), le prime oscillano tra € 125.000 e € 750.000, mentre le sanzioni interdittive sono: divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Vale evidenziare, inoltre, che il nuovo art. 12-ter del citato decreto legge, “Casi particolari di confisca”, prescrive che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per tali reati si applica l'art. 240-bis del c.p., “Confisca in casi particolari”, se:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 2;
b) l'imposta evasa è superiore a € 100.000 nel caso dei delitti previsti dagli artt. 3 e 5, c. 1;
c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 5, c. 1-bis;
d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 8;
e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a € 100.000 nel caso del delitto di cui all'art. 10-quater;
f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto di cui all'art. 11, c. 1;
g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a € 100.000 nel caso del delitto previsto dall'art. 11, c. 2;
h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti di cui agli artt. 4 e 10.
I rischi di commissione dei reati tributari sono riconducibili alla gestione dei cicli attivo e passivo; i modelli organizzativi 231, pertanto, dovranno essere aggiornati con specifiche misure atte a contrastare o mitigare questi rischi; misure che peraltro dovrebbero essere già in parte presenti per altre fattispecie, come i reati contro la P.A. o quelli societari.
