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Antiriciclaggio 14 Marzo 2026

Reato di autoriciclaggio

Il paradosso della forma: tra atti perfetti che integrano il riciclaggio e "finanza creativa" che salva dall'autoriciclaggio.

Nelle aule di giustizia e, di riflesso, nella pratica quotidiana dei nostri studi professionali, lo spettro del riciclaggio e dell'autoriciclaggio continua ad assumere contorni sempre più magmatici e, talvolta, paradossali. Da un lato, la giurisprudenza ci ammonisce che un contratto civilisticamente ineccepibile non basta affatto a metterci al riparo dal riciclaggio; dall'altro, con un provvidenziale bagno di realismo, pone un argine alla contestazione automatica di autoriciclaggio nei classici (e spesso disordinati) travasi finanziari infragruppo. Due recenti pronunce della Cassazione Penale (la n. 843/2026 e la n. 8001/2026) impongono ai professionisti un deciso cambio di paradigma operativo.Partiamo dalla prima "doccia fredda". Con la sentenza n. 843/2026, gli Ermellini ribadiscono che il reato di riciclaggio si annida fisiologicamente in negozi giuridici formalmente leciti e perfetti. Il disvalore penale, infatti, non risiede nell'invalidità del contratto, ma nell'impiego di capitali illeciti e nella loro riconversione in beni apparentemente "ripuliti", che fanno il loro ingresso trionfale nel circuito economico-legale. La Cassazione traccia un solco netto tra il bene che costituisce direttamente il corpo del reato (la provenienza delittuosa in senso stretto) e il bene "sostitutivo" o "derivato", acquistato successivamente con i proventi dell'illecito. Addirittura, il delitto può perfezionarsi attraverso una pluralità di atti leciti distanziati nel tempo, accomunati...

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