Normativa di riferimento - La normativa di riferimento è l'art. 1 D.L. 14.03.2005, n. 35, convertito dalla L. 14.05.2005, n. 80, così come modificato dall'art. 1, L. 13.08.2010, n. 149, in vigore dal 25.09.2010.
Soggetti attivi della violazione - I soggetti attivi della violazione sono:
l'acquirente finale che destina i beni acquistati all'uso personale o, comunque, ad usi diversi dalla immissione in commercio;
l'operatore commerciale, importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale.
Oggetto della violazione - Oggetto della violazione è l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale.
Organi demandati all'accertamento della violazione - Le violazioni contemplate al medesimo comma 7 sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Provvedono, inoltre, all'accertamento per le violazioni commesse nell'ambito territoriale di competenza, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Sanzione amministrativa pecuniaria - L'art. 1, c. 8 D.L. 35/2005 prevede che gli introiti derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per...