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Diritto 24 Agosto 2020

Recesso del committente? Indennizzo all'appaltatore per l'utile perso

E' necessario fornire prova di quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate.

Fatto - Con sentenza 22.11.2020, n. 568/2010, il Tribunale di Cuneo in funzione monocratica dichiarava che tra il CONDOMINIO (OMISSIS) e l'IMPRESA M.R. era stato concluso un contratto di appalto dal quale il condominio era receduto ex art. 1671 C.C., in data 14.2.2007; e rigettava la domanda di condanna del condominio al risarcimento del danno. Contro la sentenza proponeva appello l'impresa. La Corte d'Appello di Torino accoglieva in parte l'appello e, per l'effetto, condannava il condominio a pagare, a titolo di indennizzo, la somma di Euro 22.050,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e condannava il condominio al pagamento di un terzo delle spese di lite dei due gradi di giudizio. Il Condominio ha proposto ricorso per Cassazione, che si è espressa (sez. II, sent. 17.07.2020, n.15304) accogliendo le doglianze del condominio ricorrente. In primo luogo è da precisare quanto recita l’art. 1671 C.C: “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. La Suprema Corte ha affermato ancora una volta il principio in forza del quale “in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere...

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