La sentenza della Cassazione civile (sez. III, 9.04.2019, n. 9796) interviene sul contratto di comodato e sulla possibilità di variare lo schema tipico contrattuale.
La Cassazione precisa che la disciplina del comodato può ritenersi articolata secondo il duplice modello:
1) del comodato con prefissione di termine (per il quale si stabilisce che la consegna della cosa essenzialmente gratuita avvenga per un tempo o per un uso determinato, di modo che il comodatario sia obbligato alla sua restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto, e ciò, sempreché, non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante che, in tal caso, può esigerne la restituzione immediata);
2) del comodato senza determinazione di durata, regolato in base al principio che se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
L'apposizione di un termine espresso o tacito costituisce un requisito imprescindibile del modello negoziale messo a punto dal Codice Civile, posto che, diversamente, un godimento che si prolunga nel tempo senza l'indicazione di un termine finale si porrebbe, da un lato, in contrasto con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è...