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Diritto 23 Aprile 2019

Recesso del comodante in caso di necessità? Si, no, ma, forse si può


La sentenza della Cassazione civile (sez. III, 9.04.2019, n. 9796) interviene sul contratto di comodato e sulla possibilità di variare lo schema tipico contrattuale. La Cassazione precisa che la disciplina del comodato può ritenersi articolata secondo il duplice modello: 1) del comodato con prefissione di termine (per il quale si stabilisce che la consegna della cosa essenzialmente gratuita avvenga per un tempo o per un uso determinato, di modo che il comodatario sia obbligato alla sua restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto, e ciò, sempreché, non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno del comodante che, in tal caso, può esigerne la restituzione immediata); 2) del comodato senza determinazione di durata, regolato in base al principio che se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. L'apposizione di un termine espresso o tacito costituisce un requisito imprescindibile del modello negoziale messo a punto dal Codice Civile, posto che, diversamente, un godimento che si prolunga nel tempo senza l'indicazione di un termine finale si porrebbe, da un lato, in contrasto con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è...

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