Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Gennaio 2024
Reclamo e mediazione abrogata per i ricorsi notificati dal 4.01.2024
Con comunicato stampa del 22.01.2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito chiarimenti sull’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione disposta dal decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario (D.Lgs. 220/2023).
Preliminarmente può essere opportuno ricordare che, fino ad oggi, nell’ambito del contenzioso tributario, con riferimento agli atti impositivi del valore non superiore a 50.000 euro, la fase di reclamo-mediazione si articolava nelle seguenti modalità e fasi (ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992):
il contribuente notificava il ricorso entro 60 giorni a pena di decadenza;
le parti si confrontano per verificare la possibilità di stipulare la mediazione o accogliere in tutto o in parte le doglianze del contribuente;
se si trovava l’accordo, nei 90 giorni dalla notifica del ricorso occorreva pagare la prima rata del piano;
se non si trovava l’accordo, il deposito del ricorso doveva avvenire sempre entro 30 giorni, che decorrevano non dalla notifica del ricorso ma dallo spirare di 90 giorni da tale notifica (ovvero, nel complesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso).
In questo contesto, l’art. 2, c. 3 D.Lgs. 30.12.2023 n. 220 ha abrogato il sopra citato istituto del reclamo-mediazione a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 4.01.2024.
Il motivo di questa abrogazione è individuabile nella sostanziale inutilità dell’istituto in esame in quanto il mediatore tributario, quale organo terzo ed imparziale chiamato a istruire la procedura della mediazione, è di fatto rappresentato dalla stessa Amministrazione Finanziaria che ha emesso l’atto oggetto di...