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Diritto 17 Luglio 2023

Recupero degli onorari: conflitto fra riti e competenze

Si analizza il procedimento per il recupero dei crediti da parte dell’avvocato relativi alle competenze per controversie civili, alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite 23.02.2018, n. 4485 e delle novità introdotte dalla riforma Cartabia.

Secondo il disposto dell’art. 28 L. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui all’art. 633 e seguenti c.p.c., procede ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 150/2011, ovvero (a seguito delle successive modifiche introdotte dalla legge Cartabia) con rito semplificato di cognizione, promuovendo ricorso all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha presentato la propria opera. Il tribunale decide sempre in composizione monocratica con sentenza inappellabile. La giurisprudenza si è a lungo dibattuta sulla natura del procedimento sopra indicato e se lo stesso fosse esclusivo o concorrente con il giudizio ordinario. I primi orientamenti, dettati da un giudizio di sfavore per il procedimento camerale, avevano ritenuto il procedimento dell’art. 28 L. 794/1942 concorrente con quello ordinario, considerando anzi quest’ultimo necessario laddove il giudizio non vertesse sulla mera liquidazione della parcella, ma riguardasse anche l’an debeatur, e quindi l’esistenza del mandato stesso o la sussistenza delle prestazioni richieste. Successivamente la giurisprudenza (Cass. S.U. 4485/2018) ha ritenuto ammissibile solamente il procedimento monitorio previsto dall’art. 633 e seguenti c.p.c. e il procedimento...

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