L’anticipazione dei contributi per ferie maturate e non godute entro il 18° mese dalla fine dell’anno di maturazione (obbligo emergente nella competenza di luglio 2024 per le ferie maturate al 31.12.2022 e non godute al 30.06.2024) pone in capo al datore di lavoro il rispetto di specifiche regole riguardanti sia l’assoggettamento contributivo che il recupero dei contributi all’atto della fruizione delle ferie già assoggettate.
Assoggettamento a contribuzione - Come precisato dalla circolare Inps 15.01.2010, n. 7, vale la pena ricordare che il momento impositivo del compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire successivamente delle ferie.
Individuato il momento impositivo (si veda la circolare Inps n. 134/1998), i datori di lavoro opereranno il prelievo contributivo sommando alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie (scadenza giugno 2024, quindi su imponibile di luglio 2024) anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto; quindi l’imponibile afferente ai ratei di ferie soggetti all’obbligo di anticipazione contributiva concorrerà ad aumentare l’imponibile previdenziale del mese del dipendente ai fini UniEmens.
A riguardo è interessante soffermarsi a ragionare sull’impatto che l’innalzamento dell’imponibile contributivo del mese potrebbe avere ai fini...