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Diritto 19 Ottobre 2021

Recupero giudiziale del compenso dell’avvocato contro un collega

Nei rapporti di collaborazione professionale non si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 150/2011, bensì quella ordinaria.

Nel corso degli ultimi anni la giurisprudenza si è dedicata molto al tema relativo agli strumenti di recupero giudiziale del credito professionale maturato dall’avvocato nei confronti dei propri clienti con pronunce che si sono rivelate non di facile interpretazione e che hanno spesso richiesto l’intervento del massimo collegio della Corte di Cassazione, proprio per definire in maniera unitaria la questione, anche alla luce dei contrastanti provvedimenti giudiziali assunti dai giudici di merito. A seguito della sentenza n. 4247/2020 delle Sezioni Unite, ultima di una serie di pronunce in materia, il quadro degli strumenti previsti dal legislatore a tutela del credito del professionista pare godere di maggiore chiarezza per quanto attiene alla difesa tecnica e giudiziale dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, con la previsione di speciali riti (quello sommario e monitorio previsti dal combinato disposto dagli artt. 28 L. 794/1942 e art. 14 D.Lgs. 150/2011) per il recupero del compenso insoluto. Pertanto, l’avvocato che intende recuperare i propri compensi professionali dal cliente può avviare la procedura monitoria prevista dagli artt. 633 e ss. c.p.c. o la procedura speciale disciplinata dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 150/2011 e dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., con espressa esclusione del rito ordinario, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an (l'esistenza)...

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