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Diritto 30 Novembre 2020

Recupero onorari avvocato: rito e competenza

L'opposizione a decreto ingiuntivo con rito sommario avanti al Tribunale in composizione collegiale. Il caso decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace.

L'art. 14, D.Lgs. 150/2011 prevede che le controversie sul pagamento delle prestazioni professionali degli avvocati siano regolate dal rito sommario: la competenza apparterrebbe esclusivamente al Tribunale in composizione collegiale, indipendentemente dalle modalità di introduzione del giudizio. L'articolo citato prevede 2 possibili azioni esperibili per il recupero di credito, quella speciale prevista dall'art. 28 L. 794/1942 e il ricorso per decreto ingiuntivo, la cui successiva fase di opposizione segue le regole del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., con competenza del Tribunale in composizione collegiale. Il problema si complica quando la fase monitoria venga proposta davanti al Giudice di pace e l'opponente si trovi nella necessità di incardinare la causa di merito avanti al giudice competente, che, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011, dovrebbe essere il Tribunale in composizione collegiale, ma che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., andrebbe individuato nell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e quindi avanti al Giudice di pace. Con ordinanza 22.09.2020, n. 19753 la Suprema Corte ha ritenuto che la competenza esclusiva del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non subisca deroga o eccezione nemmeno in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace per il pagamento delle competenze professionali dell'avvocato. La competenza funzionale del Giudice di pace, infatti, è...

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