L’Agenzia delle Entrate alla fine del 2018 ha reso indicazioni sul reddito di lavoro all’estero, in linea con la mobilità dei lavoratori tra vari Paesi e la globalizzazione del mercato. Cosa stabilisce l’Agenzia delle Entrate?
Con la risposta 27.12.2018, n. 132 il Fisco ribadisce un principio frutto dell’applicazione dell’art. 15 del modello OCSE di convezioni fiscali al fine di evitare la doppia imposizione; in particolare, alla luce della convenzione Italia-Argentina, il TFR maturato in Argentina da un residente in Argentina per tutto il periodo lavorativo, ancorchè in virtù di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro italiano, non può essere tassato in Italia. La competenza della tassazione spetta allo Stato estero anche se, per l’appunto, il TFR è erogato da soggetto italiano.
La risposta 28.12.2018, n. 148 affronta una fattispecie di maggiore complessità: il dipendente che lavora per una multinazionale e che, tramite una novazione del rapporto di lavoro, instaura un nuovo rapporto con una consociata italiana, pur continuando a fornire in parte la prestazione lavorativa all’estero.
Per rispondere al quesito è necessario ricordare che, a mente dell’art. 3, D.P.R. 917/1986, i soggetti residenti in Italia, in base al principio del cosiddetto worldwide income, sono tassati su base mondiale (per i redditi ovunque prodotti); i soggetti non residenti in Italia sono tassati, in...