Imposte dirette 11 Dicembre 2024

Reddito da lavoro autonomo, compensi a cavallo d’anno e plusvalenze

Il decreto legislativo Irpef-Ires di revisione del regime impositivo dei redditi, in attuazione dei principi previsti dalla legge delega (art. 1, lett. f) L. 111/2023), prevede una modifica sostanziale del reddito da lavoro autonomo.

Operativamente il D.Lgs. Irpef-Ires, approvato in data 3.12.2024 dal Consiglio dei Ministri, ha modificato l’attuale art. 54 del Tuir, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, suddividendolo in più articoli.Plusvalenze e minusvalenze su beni mobili strumentali - La disciplina generale delle plusvalenze e minusvalenze riguarda i beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e ai beni immobili strumentali acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria, per i quali continua ad applicarsi un trattamento di deducibilità dei relativi canoni. A tal riguardo, anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, viene introdotta la regola prevista ai fini del reddito d’impresa dall’art. 164, c. 2 Tuir secondo cui le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (questa regola si applica, ad esempio, ai beni mobili, ai beni immobili utilizzati promiscuamente, ai mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata e alle apparecchiature telefoniche).Compensi corrisposti a cavallo d’anno - Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento del committente, qualora quest’ultimo non sia regolato in contanti. È questo, tipicamente, il caso di pagamento del...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.