Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per i restanti nuclei la durata è di 12 mesi solo se risultano presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. Per tutti gli altri la durata del Reddito di Cittadinanza è di 7 mesi e comunque non oltre il 31.12.2023.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro sulla fase transitoria del Reddito di Cittadinanza.
I tecnici del Dicastero del Lavoro chiariscono che i servizi sociali entro il termine di 7 mesi e comunque non oltre il 31.10.2023, devono comunicare all’Inps l’avvenuta presa in carico per il tramite della piattaforma GePI. A tale fine dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all’Inps i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata l’analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l’impiego (esito diverso da A).
Nel corso della fase transitoria, ai nuclei familiari con presenza al loro interno di componenti con un’età superiore ai 60 anni non si applica il limite massimo di 7 mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31.12.2023. Tali soggetti percepiranno in automatico il beneficio economico fino alla fine dell’anno. Ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza seguita ad applicarsi la relativa normativa, pertanto, a differenza di quanto avverrà con l’assegno di inclusione, le persone anziane sono escluse dagli obblighi se hanno una età pari o superiore a 65 anni.
I singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, a partire dal 1.09.2023, possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e ricevono un’indennità nel caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Nel 2024 ricevono il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili. Per accedere al beneficio non devono avere i requisiti per richiedere l’assegno di inclusione (AdI) o, se appartenenti a nucleo beneficiari AdI, devono risultare esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’AdI. Devono inoltre soddisfare requisiti economici e patrimoniali tra cui ISEE che non supera 6.000 euro e reddito familiare che non supera 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE. Si ricorda che, per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.
Qualora nel nucleo sia presente una persona con disabilità (D.P.C.M. 5.12.2023, n. 159) come definita ai fini ISEE, non si applica il limite temporale dei 7 mesi e il nucleo potrà continuare a percepire il beneficio, fermo restando il limite di fruizione del beneficio del 31.12.2023.
Infine, nelle Faq del Ministero del Lavoro si stabilisce che, per quanto riguarda le persone con disabilità non rientranti nella casistica prevista dal D.P.C.M. 5.12.2023, n. 159, in assenza nel nucleo di minori o di persone con almeno 60 anni, è necessaria la presa in carico da parte del servizio sociale per poter continuare a beneficiare della misura oltre i 7 mesi. Nell’ipotesi in cui il caso sia stato chiuso su GePI per esclusione per disabilità senza aver prima finalizzato l'analisi preliminare, ai fini del mantenimento del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023, è necessario riaprire il caso e finalizzare l'analisi preliminare con esito B, C oppure D. Se la presa in carico avviene dopo che sono decorsi i 7 mesi, il beneficio viene sospeso e potrà essere riattivato, recuperando gli importi non erogati, solo se entro il 31.10.2023 su GePI risulta effettuata la presa in carico.
Solo in seguito alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con gli esiti di cui sopra, questi nuclei potranno considerarsi presi in carico e, quindi, continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro sulla fase transitoria del Reddito di Cittadinanza.
I tecnici del Dicastero del Lavoro chiariscono che i servizi sociali entro il termine di 7 mesi e comunque non oltre il 31.10.2023, devono comunicare all’Inps l’avvenuta presa in carico per il tramite della piattaforma GePI. A tale fine dalla piattaforma GePI vengono estratti e inviati all’Inps i dati relativi ai nuclei familiari per i quali risulta finalizzata l’analisi preliminare, che non siano indirizzati ai Centri per l’impiego (esito diverso da A).
Nel corso della fase transitoria, ai nuclei familiari con presenza al loro interno di componenti con un’età superiore ai 60 anni non si applica il limite massimo di 7 mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31.12.2023. Tali soggetti percepiranno in automatico il beneficio economico fino alla fine dell’anno. Ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza seguita ad applicarsi la relativa normativa, pertanto, a differenza di quanto avverrà con l’assegno di inclusione, le persone anziane sono escluse dagli obblighi se hanno una età pari o superiore a 65 anni.
I singoli componenti di età compresa tra 18 e 59 anni, a partire dal 1.09.2023, possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e ricevono un’indennità nel caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività. Nel 2024 ricevono il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) per massimo 12 mesi non rinnovabili. Per accedere al beneficio non devono avere i requisiti per richiedere l’assegno di inclusione (AdI) o, se appartenenti a nucleo beneficiari AdI, devono risultare esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’AdI. Devono inoltre soddisfare requisiti economici e patrimoniali tra cui ISEE che non supera 6.000 euro e reddito familiare che non supera 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza ISEE. Si ricorda che, per famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è comunque di 12 mesi, anche se non è avvenuta la presa in carico.
Qualora nel nucleo sia presente una persona con disabilità (D.P.C.M. 5.12.2023, n. 159) come definita ai fini ISEE, non si applica il limite temporale dei 7 mesi e il nucleo potrà continuare a percepire il beneficio, fermo restando il limite di fruizione del beneficio del 31.12.2023.
Infine, nelle Faq del Ministero del Lavoro si stabilisce che, per quanto riguarda le persone con disabilità non rientranti nella casistica prevista dal D.P.C.M. 5.12.2023, n. 159, in assenza nel nucleo di minori o di persone con almeno 60 anni, è necessaria la presa in carico da parte del servizio sociale per poter continuare a beneficiare della misura oltre i 7 mesi. Nell’ipotesi in cui il caso sia stato chiuso su GePI per esclusione per disabilità senza aver prima finalizzato l'analisi preliminare, ai fini del mantenimento del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023, è necessario riaprire il caso e finalizzare l'analisi preliminare con esito B, C oppure D. Se la presa in carico avviene dopo che sono decorsi i 7 mesi, il beneficio viene sospeso e potrà essere riattivato, recuperando gli importi non erogati, solo se entro il 31.10.2023 su GePI risulta effettuata la presa in carico.
Solo in seguito alla finalizzazione dell’Analisi Preliminare con gli esiti di cui sopra, questi nuclei potranno considerarsi presi in carico e, quindi, continuare a percepire il Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023.
