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Lavoro 29 Settembre 2020

Reddito di emergenza, ecco un'altra mensilità

Erogata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti che presenteranno nuova domanda. Con circolare n. 102/2020, l'Inps spiega le novità.

Per il reddito d'emergenza, è importante sottolineare che si ha diritto alla mensilità in esame indipendentemente dall'avere già richiesto ed eventualmente ottenuto il beneficio previsto dall'art. 82 D.L. 34/2020. La domanda dovrà essere presentata entro il 15.10.2020 (termine perentorio) all'Inps esclusivamente online, attraverso i seguenti canali:
− sito Internet dell'Istituto (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
− istituti di patronato di cui alla L. 30.03.2001, n. 152;
− centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, previa stipula di un'apposita convenzione con l'Inps.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
Per la concessione della mensilità il beneficio verrà corrisposto ai nuclei con un valore del reddito familiare nel mese di maggio 2020 inferiore alla soglia di cui all'art. 82, c. 5 D.L. 34/2020. Le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda sul possesso dei requisiti e la mancanza di situazioni di incompatibilità, saranno oggetto di verifica; in caso di non veridicità si avrà la reiezione della domanda (se la verifica è successiva all'accoglimento dell'istanza, la revoca dal beneficio), ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni di legge.
Il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 Euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.
In caso di accoglimento, la quota di Rem in esame è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda; per esempio, se la domanda è presentata entro il 30.09.2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre; se la domanda è presentata successivamente al 30.09, ma entro il termine perentorio del 15.10.2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.
L'Inps comunica l'accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati dal contribuente; in caso di respingimento, l'Inps rende tempestivamente disponibili le motivazioni. La prestazione viene erogata con bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato, secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Il beneficio economico straordinario del Rem e l'ulteriore quota del beneficio, in ragione della loro natura assistenziale, rientrano tra i sussidi corrisposti dallo Stato e sono, pertanto, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.