È da ricordare che, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, l’art. 1, c. 54 e seguenti L. 190/2014 ha introdotto un regime contributivo agevolato con carattere opzionale e accessibile a domanda.
La L. 208/2015 ha riformulato la disposizione di cui al c. 77 L. 190/2014, nella parte di quantificazione del contributo dovuto e delle modalità di accredito; l’imponibile è costituito dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali e la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito minimale, sia quella sul reddito eccedente, viene ridotta del 35%.
Sulla materia, l’Inps ha emanato varie circolari e messaggi; ora, a seguito di altre richieste di chiarimenti fornisce alcune precisazioni.
Verifica della sussistenza dei requisiti. Si evidenzia la necessità di procedere da parte delle sedi al controllo dei dati fiscali, che consente la verifica della sussistenza di alcune cause ostative alla fruizione del regime agevolato; quindi, rimangono ferme le conseguenze di perdita del diritto se l’attività di accertamento fiscale o previdenziale, contestuale o successiva, verifichi l’assenza del possesso dei requisiti di legge.
Regime fiscale: presentazione di dichiarazioni integrative. Viene sottolineato che, in base all’art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998, le dichiarazioni fiscali possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato...