Regime del ravvedimento collegato al rinnovo del CPB 2026-2027
Il regime del ravvedimento è fruibile soltanto da coloro che rinnovano il concordato per altri 2 anni, rispetto ai precedenti 2024-2025: l’imposta sostitutiva deve essere versata a partire dal 1.01.2027.
Collegato al rinnovo del concordato preventivo per altri 2 anni, il 2026 e 2027, per coloro che avevano già aderito al CPB 2024-2025 e intendano optare per altri 2 anni, c’è il regime del ravvedimento, o anche detto sanatoria, sulle annualità 2020-2021-2022-2023. Questa possibilità è stata introdotta dal decreto Omnibus (art. 29 D.Lgs. 148/2026).L’agevolazione si concretizzerà quando si andrà a versare l’imposta sostitutiva richiesta, ossia dal 1.01.2027 e massimo entro il 15.03.2027. Prima si paga e prima si fruisce delle agevolazioni che porta la sanatoria, che sono di evitare, sugli anni “ravveduti” (dal 2020 al 2023 o anche solo alcuni di questi) accertamenti analitico-contabili, analitico-induttivi, induttivi extra-contabili (o induttivi puri), ossia accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973, determinati in base alle scritture contabili, nonché accertamenti Iva determinati sulla base delle scritture contabili o anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 54, c. 2, 2° periodo D.P.R. 633/1972.La base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva, ai fini Irpef/Ires, è data dalla differenza tra:- reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2020 al 2023 o alcuni di essi);- reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2020 al 2023 o alcuni di essi) incrementato del: 5% per i soggetti con ISA = 10; 10% per i soggetti con ISA compreso tra 8 e 10; 20% per i soggetti con ISA compreso...