Entro il 31.10.2026 i soggetti ISA che rinnovano il concordato preventivo biennale 2026-2027 (quindi avevano aderito al CPB 2024-2025) possono, in aggiunta, fruire del regime di ravvedimento introdotto dall'art. 29 D.Lgs. 148/2026, che permette, dopo il pagamento di un’imposta sostitutiva, di evitare, sugli anni “ravveduti” (dal 2020 al 2023 o anche solo alcuni di questi) accertamenti analitico-contabili, analitico-induttivi, induttivi extra-contabili (o induttivi puri), ossia accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973, determinati in base alle scritture contabili, nonché accertamenti Iva determinati sulla base delle scritture contabili o anche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 54, c. 2, 2° periodo D.P.R. 633/1972.La base imponibile su cui calcolare questa imposta sostitutiva, ai fini Irpef/Ires è data dalla differenza tra:- Reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2020 al 2023 o alcuni di essi) maggiorato del: - 5% con ISA uguale a 10; - 10% con ISA maggiore o uguale a 8 e minore di 10; - 20% con ISA maggiore o uguale a 6 e minore di 8; - 30% con ISA maggiore o uguale a 4 e minore di 6; - 40% con ISA maggiore o uguale a 3 e minore di 4; - 50% con ISA minore di 3;- Reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2020 al 2023 o alcuni di essi).A questa base imponibile si applica un’aliquota anch’essa crescente al decrescere del livello ISA dell’anno:- 10% con ISA maggiore o uguale a...