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Imposte dirette 17 Febbraio 2026

Regime fiscale dei costi promiscui nel reddito di lavoro autonomo

Nel lavoro autonomo, l’art. 54 del Tuir deroga all’onnicomprensività: il mero riaddebito dei costi comuni per immobili a uso promiscuo è irrilevante se commisurato all’effettivo utilizzo e senza margini. Diversamente, si applica il regime ordinario con tassazione e piena deduzione.

Nel reddito di lavoro autonomo la previsione del criterio dell’onnicomprensività disposta dall’art. 54, c. 1 viene fatta intersecare con la deroga dell’art. 54, c. 2, lett. c) a mente della quale non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi. La combinazione delle 2 opzioni legislative risponde a una coerente simmetria di effetti fiscali dal momento che all’irrilevanza impositiva della rivalsa operata nei confronti degli altri soggetti che hanno congiuntamente fruito delle utilità procurate dai costi comuni ex art. 54, c. 2, lett. c) si interseca l’indeducibilità fiscale delle medesime frazioni di costo comune non direttamente sinergiche con l’attività dell’esercente l’arte o professione.La riportata scelta del legislatore si estranea dall’onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo ex art. 54, c. 1 del Tuir, a mente del quale partecipano alla sua determinazione le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale, e viene privilegiato un opposto archetipo di prerogative fiscali: l’indeducibilità parziale nei confronti del professionista che sostiene il costo comune e la contemporanea irrilevanza impositiva del mero ristoro delle somme addebitate a titolo di rivalsa...

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