La legge di Bilancio 2025 contiene, a partire dal 2025, delle modifiche alle condizioni di esclusione dal regime forfetario (ex art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190) che, com’è noto, escludono la possibilità di beneficiare del regime in esame in caso di:1) esercizio dell’attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (ex. art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014);2) possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 49 e 50 del Tuir) che eccedono l’importo di 30.000 euro, fatto salvo il caso in cui il rapporto sia cessato (ex art. 1, c. 57, lett. d-ter). Ai fini della verifica del limite in esame assumono rilevanza i redditi percepiti in via ordinaria, inclusi i premi di produttività assoggettati a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi gli arretrati da pensione. Ai fini dell'irrilevanza dei redditi di lavoro dipendente nella verifica della soglia, il rapporto di lavoro subordinato deve essere definitivamente cessato nell'anno precedente a quello di adozione o mantenimento del regime agevolato.In questo contesto, l’art. 17 della legge di Bilancio 2025 prevede l’inapplicabilità della causa ostativa indicata al precedente punto 1) nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che, oltre a svolgere l’attività professionale, intrattengono...