Il regime può essere applicato senza alcun limite temporale sia dai soggetti che già svolgono un’attività sia da coloro che ne intraprendono una nuova, beneficiando così di semplificazioni ai fini Iva e delle imposte sui redditi. La permanenza nello stesso non è ammessa qualora vengano meno i requisiti d’accesso, ovvero risulti integrata una delle cause ostative. Con l’avvicinarsi della fine del periodo d’imposta, è opportuno attuare le opportune valutazioni al fine di verificare se sia possibile accedere o continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.
Requisiti per accesso al regime - Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono applicare il regime forfetario (ex art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) se in possesso di specifici requisiti e se non soddisfano le cause ostative all’accesso al regime stesso. Nello specifico, per poter accedere al regime forfetario, con riferimento all’anno precedente, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- aver conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
- avere sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
In caso di conseguimento di ricavi o compensi oltre 100.000 euro, il regime non è più applicabile dallo stesso anno in cui questa soglia viene superata; in questo caso, l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.
Cause ostative - Oltre alla verifica dei requisiti d’accesso al regime forfetario, è necessario valutare l’eventuale sussistenza di una delle cause ostative previste all’art. 1, c. 57 L. 190/2014. Infatti, non possono applicare il regime forfetario:
a) i soggetti che operano secondo uno dei regimi speciali ai fini Iva, ovvero uno dei regimi forfetari di determinazione del reddito (allegato);
b) i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (allegato);
c) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (allegato);
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (allegato);
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (allegato);
d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex artt. 49 e 50 del Tuir) in misura eccedente l'importo di 30.000 euro (la verifica di questa soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) (allegato).
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti d’accesso, ovvero si verifica taluna delle cause ostative appena elencate.
