Con risposta all’interpello n. 24/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la partecipazione a un contratto di rete non costituisce circostanza integrante la causa ostativa ex art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 per la permanenza (o l’accesso) al regime forfetario, dovendosi ritenere che la collaborazione in rete d’impresa (art. 3 D.L. 5/2009) o professionale (art. 12, c. 3 L. 81/2017) non comporta la perdita, né formale né sostanziale, della soggettività delle retiste partecipanti e che, quindi, non è interpretabile come frazionamento dell’attività già individualmente svolta dalla retista.Causa ostativa della di cui all’art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014 - Uno dei requisiti per l’accesso/permanenza nel regime forfetario è che gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni non partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del Tuir, ovvero che non controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.La causa ostativa opera al fine di evitare che, nell’ambito della medesima o similare attività svolta, si possa strumentalmente veicolare parte del reddito prodotto in forma associata (soggetto a tassazione ordinaria) sulla posizione...