Regime forfetario e iscrizione AIRE: chiarita la perdita dei requisiti
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la perdita della residenza fiscale fa decadere dal forfetario solo dall’anno successivo, senza rettifiche sulle fatture già emesse.
Con la risposta all’interpello 9.06.2025, n. 149, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di grande attualità per i professionisti italiani che si trasferiscono all’estero: cosa accade al regime forfetario in caso di iscrizione all’AIRE e perdita della residenza fiscale? Il caso nasce dall’istanza di un ingegnere che, dopo aver fruito del regime forfetario previsto dall’art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190, si è iscritto all’AIRE con decorrenza 15.05.2024. L’istante, consapevole che la residenza fiscale in Italia è requisito essenziale per il regime forfetario (art. 1, c. 57, lett. b) L. 190/2014), chiede se debba rettificare le fatture emesse nel 2024, in quanto prive di Iva e ritenuta d’acconto, a seguito della perdita della residenza.La normativa di riferimento è chiara: il regime forfetario è riservato alle persone fisiche residenti in Italia che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e spese per lavoro dipendente/collaboratori non oltre i 20.000 euro (art. 1, c. 54 L. 190/2014; art. 7 L. 13/2024). Tuttavia, il c. 57 prevede che non possono avvalersi del regime i soggetti non residenti, salvo che risiedano in uno Stato UE/SEE che assicuri adeguato scambio di informazioni e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.Il punto centrale della risposta dell’Agenzia riguarda la decorrenza della cessazione del regime. Secondo il c. 71 L. 190/2014, il regime...