Il rapporto tra regime forfetario e pensione. Il pensionato che apre la partita Iva deve verificare 2 limiti: che la CU da pensione non superi i 30.000 euro (35.000 per il 2025-2026) e che l’attività non sia prevalente verso il datore o l’ex datore di lavoro.
Tra le casistiche frequenti di apertura della partita Iva in regime forfetario c’è proprio quella del pensionato che, conclusa la sua parentesi lavorativa, decide di proseguire la propria attività in proprio.La questione del controllo della pensione opera in 2 punti del regime forfetario:- il controllo che la CU da pensione non superi i 30.000 (o 35.000 per 2025-2026) euro, ex lett. d-ter) L. 190/2014;- il controllo della prevalenza dell’attività nei confronti del datore di lavoro o ex datore di lavoro ex lett. d-bis) L. 190/2014.Partendo dal primo dei 2, si ricorda che il pensionato, per poter svolgere la sua attività individuale nel regime forfetario, non deve aver percepito nell’anno precedente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come la pensione, eccedenti l’importo di 30.000 euro (limite elevato a 35.000 per la CU 2026 sul 2025 e la CU 2025 sul 2024).Per quanto riguarda invece il secondo, ossia la lett. d-bis), si ricorda che i parametri a cui fare riferimento sono i ricavi/compensi conseguiti/percepiti nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a loro direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti o lo sono stati negli ultimi 2 periodi d’imposta.Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto, ossia ricavi o compensi verso quel datore di lavoro maggiori del 50%.La circolare n. 9/E/2019 ha chiarito che, con particolare riferimento ai pensionati, non incorrono in questa causa ostativa...