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Imposte dirette 02 Luglio 2026

Regime forfetario, la causa ostativa della lett. d-bis)

Nel rigo LM21 del contribuente forfetario si attesta l'assenza di cause ostative. La lett. d-bis) vieta il regime se si fattura oltre il 50% a ex datori di lavoro dei 2 anni prima, per evitare finte partite Iva. Escluse le pensioni di legge e specifiche indennità.

Predisponendo la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario, tra le caselle da selezionare al rigo LM21 per attestare la possibilità di mantenere il regime agevolato ci sono:- sussistenza requisiti di accesso e assenza cause di cessazione al regime (art. 1, cc. 54 e 71 L. 190/2014). Il riferimento normativo è al limite dei ricavi/compensi conseguiti;- assenza cause ostative di applicazione al regime (art. 1, c. 57 L. 190/2014). In questo caso il riferimento va a tutte le casistiche di impossibilità di avvalersi del regime, da verificarsi nell’anno precedente l’accesso o nell’anno stesso. Tra le cause ostative merita un focus la lettera d-bis) del suddetto comma 57: “non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”.Su tale lettera, come sulle altre, è intervenuta la circolare n. 9/E/2019 a far chiarezza sui termini usati. Anzitutto la verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Il requisito va inteso in senso assoluto, ossia i ricavi/compensi...

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