La controversia trattata dalla C.G.T. di 1° grado di Macerata, Sez. I, nella sentenza 2.07.2026, n. 247, riguardava un contribuente che applicava il regime forfetario alla propria attività individuale di consulenza informatica ed era, contemporaneamente, socio di una società in nome collettivo. Il contribuente sosteneva che la partecipazione non fosse ostativa poiché la società svolgeva un’attività diversa da quella individuale; l’Agenzia, invece, riteneva sufficiente la contemporanea partecipazione a una società di persone.
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare dell’Agenzia circa l’inammissibilità del ricorso: ha considerato chiara la materia del contendere e individuabile la questione interpretativa sottoposta al giudizio.
Il riferimento normativo è l’art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014, che esclude dal regime forfetario:
- chi esercita un’attività d’impresa, arte o professione e partecipa contemporaneamente a società di persone o ad associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
- chi controlla, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella del contribuente.
Secondo la Corte, la disposizione contiene 2 fattispecie distinte, separate dalla parola “ovvero”. Per la prima (partecipazione a società di persone o ad associazioni), la causa ostativa discende dalla contemporanea partecipazione, senza che occorra verificare se l’attività della società sia uguale, simile o comunque riconducibile a quella svolta individualmente. Il requisito della riconducibilità delle attività riguarda, invece, la seconda fattispecie, relativa al controllo di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione.
La decisione ribadisce quindi il principio secondo cui la partecipazione in una società di persone può escludere il regime forfetario anche quando l’attività societaria è diversa da quella individuale. Questa lettura è sintetizzata anche nell’analisi della sentenza, che distingue la partecipazione in società di persone dalla diversa disciplina prevista per le società a responsabilità limitata.
In sostanza, sono stati valorizzati i seguenti principi. In primo luogo, la distinzione tra le 2 ipotesi della norma: l’avverbio disgiuntivo “ovvero” introduce, secondo i giudici, una fattispecie autonoma. Il requisito della riconducibilità delle attività non è esteso alla partecipazione in società di persone.
Secondariamente, l’irrilevanza della natura della partecipazione e dell’attività societaria: una volta accertata la contemporaneità tra l’esercizio dell’attività individuale e la partecipazione alla società di persone, la diversità delle attività non elimina la causa ostativa.
Infine, si richiama la relazione illustrativa della L. 190/2014: la Corte riprende le indicazioni sulla possibilità di accedere al regime quando la partecipazione sia ceduta prima dell’inizio dell’attività agevolata, o di acquisirla dopo la cessazione dell’attività svolta in regime forfetario. Nel caso concreto, l’esclusione dal regime forfetario ha comportato la conferma dell’accertamento per il 2020 relativo a Irpef sui redditi di lavoro autonomo, addizionali regionale e comunale e Iva sulle operazioni imponibili.
In sintesi:
- la partecipazione contemporanea a una società di persone è ostativa al regime forfetario indipendentemente dalla riconducibilità tra l’attività della società e quella individuale;
- la verifica di tale riconducibilità rileva, invece, per la distinta ipotesi del controllo di una società a responsabilità limitata o di un’associazione in partecipazione.
