Imposte dirette 01 Marzo 2024

Regime forfetario: trasferimento residenza in Italia e datore estero

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile adottare il regime forfetario da parte di un soggetto che precedentemente aveva la residenza ai fini fiscali in uno Stato UE.

Con la risposta all’interpello n. 50/2024 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile adottare il regime forfetario da parte di un soggetto che precedentemente aveva la residenza ai fini fiscali in uno Stato UE, acquisendo successivamente la residenza nello stato Italiano, pur avendo superato i limiti reddituali da lavoro dipendente all’estero, e comunque intraprendere con lo stesso datore di lavoro un rapporto professionale dall’Italia. L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello. Nel caso di specie, chiarisce anche che il parere richiesto va oltre ogni valutazione o considerazione in merito alla sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'applicazione del regime dei forfetari e al ricorrere delle ulteriori cause ostative previste. Ciò posto, ricorda che l'art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato (regime dei forfetari), rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Si specifica anche che la causa ostativa di cui all'art. 1, c. 57, d-bis) L. 190/2014, esclude che possano avvalersi del regime dei forfetari le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti...

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