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IVA
05 Giugno 2026
Regime Iva del trust ancora in cerca di una soluzione
Il Notariato riapre il nodo della soggettività Iva del trust: per la Cassazione rileva il disponente, per l’Amministrazione Finanziaria il trust stesso, mentre una via alternativa la radica nel ruolo strutturale del trustee.
Il Consiglio nazionale del Notariato ha affrontato con lo studio n. 69-2023/T il tema relativo alla rilevanza ai fini Iva del trust con la rappresentazione della posizione della giurisprudenza di Cassazione (sent. nn. 10105/2014, 3735/2015, 3737/2015, 17563/2021 e 20808/2022) e dell’interpretazione del Fisco (circ. nn. 48/E/2007 e 34/E/2022).In particolare, la Cassazione, con le sentenze nn. 17563/2021 e 20808/2022, ha ritenuto che, mentre nel comparto ai fini delle imposte sul reddito (Ires), la soggettività passiva del trust è stata normativamente riconosciuta, in mancanza di una previsione legislativa esplicita il medesimo status soggettivo non può essere ritenuto riconosciuto ai fini dell’imposta di registro e dell’Iva. Tale status di soggetto può essere intravisto nel disponente dato che lo strumento giuridico risulta funzionale al perseguimento delle sue finalità, per cui l’operazione va ricondotta all’attività da questi svolta nella propria sfera imprenditoriale. Il trust, quindi, andrebbe inteso, secondo questa visione alla stregua di un'“articolazione” dell’impresa del disponente. Per l’Amministrazione Finanziaria invece bisogna riservare maggiore attenzione agli atti istitutivi e di dotazione del trust per cui “il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita Iva”. L’Amministrazione Finanziaria, quindi, similmente a quanto avviene ai fini...