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IVA
25 Marzo 2026
Regime Iva delle scissioni con scorporo: persistono i profili critici
Analisi della qualificazione Iva della scissione mediante scorporo tra lettura civilistica e sostanziale: confronto tra lett. b) e f) dell’art. 2, c. 3 D.P.R. 633/1972 e implicazioni per lo scorporo di singoli beni non costituenti azienda.
In ordine al regime fiscale Iva dell’operazione di scissione mediante scorporo si rende necessario uno specifico scrutinio in virtù della sua struttura ricalcante quella del conferimento, che in Dottrina ha generato intendimenti esegetici diversi nel particolare caso di scorporo di singoli beni non costituenti almeno un ramo di azienda. Su tale questione controversa è di recente intervenuta la Dottrina (F. Paparella: “Brevi note sul regime fiscale della scissione mediante scorporo ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto”), la quale, a vantaggio della tesi della non operatività dell’Iva, ha indicato precisi motivi che possono essere così sintetizzati:- la soluzione più ragionevole è quella di collocare lo scorporo nell’ambito di applicazione dell’art. 2, c. 3, lett. f) D.P.R. 633/1972, trattandosi di una forma particolare di scissione ai sensi dell’art. 2506.1 c.c.;- l’argomento letterale di cui all’art. 2, c. 3, lett. f) D.P.R. 633/1972 non contiene alcuna specificazione in ordine alla delineazione strutturale delle scissioni. Inoltre, l’espressione “passaggi di beni” è talmente ampia da comprendere sia le universitas sia i beni singoli;- l’argomento sistematico che induce a rifiutare l’irrazionalità che verrebbe a prospettarsi rispetto alle scissioni e alle fusioni. Infatti, poiché per tali ultime operazioni l’applicazione della lett. f) è considerata pacifica sia per i beni sia per le aziende, sarebbe difficile da giustificare...